Approvato in data 12 marzo 2021 il Decreto Legge che, tra le misure e agevolazioni fiscali a causa dell’emergenza Covid, prevede il ritorno del bonus baby sitter che era stato introdotto dal Decreto Rilancio e Ristori Bis con alcune varianti.
Fino al 30 giugno 2021 i genitori che hanno figli a casa da scuola in DaD dovuta appunto alla chiusura delle scuole o perchè ammalati Covid o in quarantena preventiva per contatti stretti, possono richiedere le misure di sostegno previste dal decreto legge suddetto, che ha valore retroattivo dal 1 gennaio 2021.
Le domande vengono accolte in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento del budget stanziato. Le modalità saranno stabilite dall’Inps entro fine marzo.
Cos’è il bonus baby sitter
Il bonus ha valore di 100€ a settimana, viene erogato con il libretto di famiglia, e possono richiederlo i genitori con figli fino ai 14 anni se rientrano in queste categorie:
– lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
– lavoratori autonomi non iscritti all’Inps;
– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Possono richiederlo anche le famiglie con disabili in caso di chiusura delle scuole o dei centri diurni, in questo caso non vi sono limiti d’età dei figli.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus non dovrebbe riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari, si attendono specifiche in merito.
Come richiedere il bonus baby sitter
Il voucher si può richiedere direttamente sul sito dell’Inps. Bisogna munirsi di codice fiscale, Spid o Pin personale per accedere, andranno poi indicati i dati dei genitori e del figlio.
Il bonus baby sitter si può richiedere anche tramite i patronati o telefonando al Contact Center dell’Inps gratuitamente da rete fissa il numero 803164 o a pagamento da cellulare il numero 06164164.
In fase di registrazione sia la famiglia che la baby sitter devono fornire le proprie informazioni identificative e la baby sitter dovrà indicare la modalità di pagamento inserendo il proprio IBAN.
Il beneficiario dovrà appropriarsi del bonus baby sitter entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata, pena l’impossibilità di utilizzare il relativo bonus baby sitter. La prestazione lavorativa dovrà indicare che si intende utilizzare il Bonus baby-sitting emergenza COVID-19 e dovrà essere comunicata all’INPS dopo lo svolgimento tramite procedura telematica sul Libretto Famiglia.
Alla baby sitter verrà pagata una somma di 10€ di cui una parte saranno accantonati come contributi.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il bonus è per un solo genitore a famiglia. Se l’altro genitore può e intende usufruire del congedo parentale Covid, o è in smart working il bonus baby sitter non potrà essere erogato. Stesso discorso per chi non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il congedo parentale Covid
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti con figli fino ai 14 anni che non possono fare smart working, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
I genitori che non sono in smart working possono quindi richiedere il congedo parentale (le due misure sono incompatibili). Questa misura è riservata a tutti i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni. Ha diritto di richiedere il congedo anche chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma in questo caso senza retribuzione. Per il genitore che resta a casa c’è il divieto di licenziamento e la conservazione, dunque, del posto di lavoro.
Nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile ai lavoratori dipendenti è previsto un congedo parentale con pagamento al 50% dello stipendio fino ai 14 anni del figlio, dai 14 ai 16 anni è possibile chiedere il congedo ma senza retribuzione, con conservazione del posto di lavoro. Se dal 1 gennaio 2021 si è beneficiato di un congedo parentale, è possibile richiedere che lo stesso venga convertito in congedo straordinario.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Il limite di età non è valido in caso di figli disabili.
Smart working
Il primo Decreto Rilancio prevedeva la possibilità di lavoro agile ovvero smart working anche in assenza di accordi individuali, fino alla fine della fase di emergenza Covid, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano uno o più figli fino ai 16 anni di età, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore oppure beneficiario di sostegno al reddito dovuto alla sospensione o cessazione della proprio attività.
Nel decreto del 13 marzo viene stabilito che tutti i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno diritto a chiedere lo smart working per rimanere a casa con una retribuzione piena, fino al 30 giugno 2021.
Può essere richiesto alternativamente da entrambe i genitori per un tempo parziale o per l’intero periodo di sospensione delle scuole in presenza:
– Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
– Per tutta la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;
– Per la durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl.
Il lavoro in modalità smart working dovrà essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e potrà essere svolto sia con strumenti informatici forniti dall’azienda o datore di lavoro, sia di proprietà del singolo lavoratore.
Il diritto allo smart working non è più fino ai 14 anni ma è esteso ai 16 anni dei figli ed è riconosciuto anche se il figlio/i sono a casa in Didattica a Distanza poiché sono sospese le lezioni in presenza.
Se hai una occupazione che non può essere svolta in smart working e tuo figlio è a casa in quarantena o in DaD: fino ai suoi 14 anni hai diritto al congedo con il 50% della retribuzione dai 14 ai 16 anni di età di tuo figlio hai diritto ad astenerti dal lavoro, con il mantenimento del posto di lavoro, ma non percepisci l’indennità.