Congedo parentale 2023: le novità con la Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1 gennaio 2023.
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il Consiglio dei Ministri ha varato una serie di misure per conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori al fine di realizzare la condivisione delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare: si aggiunge un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
L’estensione è valida per chi ha figli minori di 6 anni, o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, ed è fruibile a scelta da uno dei genitori.
Le novità del congedo parentale 2023
La Legge di Bilancio 2023 integra e modifica il Decreto Legislativo 26 marzo 2021, n. 151, c.d. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. L’articolo 1, al comma 359, della Legge di Bilancio 2023 ha infatti disposto l’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per la durata massima di un mese di congedo, fino ai sei anni di vita del bambino.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.
Può essere richiesto dopo il congedo di maternità e paternità (obbligatori, non cedibili, e retribuiti al 100%) entro i 12 anni di vita del bambino e con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Il congedo viene esteso passando dai 6 ai 9 mesi e può essere continuativo o frazionato di almeno tre mesi: ogni genitore ne ha diritto per la durata di 3 mesi: i mesi restanti spettano ad entrambi, in alternanza. I genitori soli usufruiscono del periodo massimo di 9 mesi.
Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
I genitori, anche affidatari ed adottivi, potranno usufruire del congedo parentale per i bambini fino a 12 anni di età periodo complessivo, tra i due genitori ,non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Il lavoratore deve dare preavviso datore di lavoro dell’esercizio del congedo, entro un periodo di tempo ragionevole, indicando inizio e fine del periodo richiesto;
Il diritto al congedo parentale può essere subordinato a determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a 1 anno.
Al lavoratore è garantito il diritto ad usufruire del congedo con modalità flessibili, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di rifiutare o rinviare per un periodo di tempo ragionevole la richiesta con dichiarazione scritta e motivata, quando tale congedo comprometta gravemente il buon funzionamento dell’organizzazione aziendale.
Limiti massimi previsti dall’articolo 32 del T.U.:
La madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Congedo parentale per genitori soli
Per aiutare le famiglie monoparentali la durata del congedo per i genitori soli passa da 10 a 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.
Congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità spettante è di 10 giorni lavorativi, fruibili in un arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi al parto, sia in caso di nascita sia in caso di morte perinatale del bambino.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Ai sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Indennità
L’indennità di maternità è estesa anche alle donne lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per periodi per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto a causa di gravidanze a rischio.
L’indennità è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL, come previsto dal rinvio all’articolo 17, comma 3, dello stesso T.U.
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
In caso di figlio con grave disabilità vi è il prolungamento del congedo e l’indennità del 30% spetta ai genitori in alternativa tra loro.
Alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.
Al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.
Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabiledella durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata
La normativa novellata dal decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi
Il decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
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