Secondo quanto stabilito dalla Comunità Europea in base al Regolamento n.998/2003 gli animali da compagnia che viaggiano in Europa devono avere il passaporto europeo per animali o pet passport.
È naturalmente possibile viaggiare anche anche con il nostro cane o gatto all’estero. Se si prende l’aereo o la nave informarsi sulle condizioni di trasporto degli animali della compagnia scelta. Di solito gatti e cani di piccola taglia possono viaggiare in aereo in cabina con il padrone. Anche loro per andare all’estero hanno bisogno di un passaporto.
Il Pet Passport in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il documento contiene tutte le indicazioni per identificare l’animale da compagnia.
Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all’anagrafe canina. Per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario si prevede la necessità della identificazione degli animali.
Cosa contiene il Pet Passport:
- tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011
- tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore)
- con il possesso di uno specifico PASSAPORTO individuale – documento di identificazione dell’animale da compagnia.
Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell’animale. Il passaporto, di forma tipografica standard, redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE.
Deve contenere:
- dati anagrafici, specie, razza, sesso, data di nascita dell’animale
- numero di microchip
- nome e recapiti del proprietario e del veterinario ufficiale che rilascia il documento di identificazione
- elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale, inclusa quella antirabbica
- data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia.
- visite mediche
- eventuali trattamenti contro l’echinococco multilocularis come previsto dal Regolamento Delegato UE n.1152/2011 per viaggi in Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Malta e Norvegia.
Dal 2013 il Regolamento UE n. 576/2013 definisce più dettagliatamente le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell’Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti (parte A); anfibi, rettili, uccelli, roditori e conigli e invertebrati (parte B).
La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all’allegato III, del Regolamento (UE) 576/2013. Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.
Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) – Young Animals sono consultabili le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.
Quando ci si reca in un paese non facente parte dell’Unione Europea possono essere richiesti altri requisiti sanitari e documenti rispetto a quanto previsto dalle norme suddette. Le regole variano da caso a caso, sarà quindi necessario chiedere ai Servizi Veterinari delle ASL o al consolato del paese di destinazione.
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